E se alla fine fosse soprattutto responsabilità di TicketOne? La prima sentenza sullo scandalo del cosiddetto “secondary ticketing” sembrerebbe proporre una simile valutazione.
Il caso del bagarinaggio organizzato online è esploso prima per le ripetute accuse di Claudio Trotta di Barley Arts, organizzatore indipendente di concerti, poi per le polemiche a ottobre 2016 sui biglietti dei live dei Coldplay, volatilizzati in pochi minuti e finiti sui circuiti di rivendita secondaria quasi immediatamente.
A novembre sono arrivate le inchieste del programma Le Iene, l’esposto in Procura di Trotta, l’indagine dell’Autorità Antitrust. Che oggi comunica le sue decisioni, cioè: multa da un milione di euro a TicketOne.
TicketOne in Italia gode di un’esclusiva per moltissime vendite online: quando, grazie alle rivelazioni anonime arrivate alla redazione de Le Iene, si è scoperto che alcuni grandi promoter come Live Nation e Vivo Concerti avevano concesso sottobanco una porzione di biglietti alle piattaforme di secondary ticketing, da TicketOne sono arrivati commenti sorpresi. “Noi non c’entriamo nulla con tutto questo”, dicevano.
E’ molto strano che in questa prima sentenza tali promoter non vengano nemmeno sfiorati dalla vicenda. Strano e deludente. Ma già al momento dell’emersione di queste transazioni sottobanco, certamente da sanzionare severamente, appariva evidente come non potessero spiegare tutta la questione. Quei biglietti finiti direttamente sui siti di secondary ticketing non erano sufficienti: i numeri erano altri.
Da TicketOne era stato possibile, per tanti operatori e in molte occasioni, comprare molti (diverse centinaia) biglietti in più dei 4 a testa consentiti. E questo fatto è stato confermato dall’indagine dell’Antitrust, che così ha deciso di multare soprattutto TicketOne e solo in misura minore (300mila euro per Viagogo, 210mila per Ticketbis, 190mila per Seatwave e 20mila per Mywayticket) quattro piattaforme di rivendita secondaria.
TicketOne infatti, come conseguenza dell’accordo che gli affida l’esclusiva della vendita online per moltissimi concerti, era tenuta a vigilare, prima e anche dopo le avvenute transazioni, sulla possibilità che troppi biglietti finissero in mano a poche persone. E invece non l’ha fatto.
Ecco dunque da dove arrivavano quei biglietti finiti nei circuiti di secondary ticketing, e magari non solo: chi frequenta un certo tipo di concerti, quelli delle popstar più celebri insomma, sa benissimo come, anche quando c’è il “tutto esaurito”, fuori dai cancelli i bagarini – quelli in carne e ossa – hanno sempre tanti biglietti da vendere.
E a loro chi li dà quei tagliandi? Forse coloro i quali hanno escogitato meccanismi tecnologici volti ad aggirare i sistemi di TicketOne che permettono di comprare al massimo 4 biglietti a testa. TicketOne sapeva che tali sistemi fossero aggirabili, TicketOne sapeva che venivano effettivamente aggirati, ma non è mai intervenuta per evitarlo: questo dice l’Antitrust.
Come prevedibile, da TicketOne arrivano parole molto critiche rispetto alla decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e si annuncia un ricorso al TAR del Lazio.
Tornando al pronunciamento dell’Antitrust, è interessante notare come le piattaforme di secondary ticketing vengano multate per aspetti non centrali rispetto alla vicenda: a loro si contesta infatti una scarsa trasparenza verso i consumatori nelle transazioni, a cui non sono stati correttamente comunicati il valore effettivo dei biglietti, le caratteristiche degli stessi (tipo di posto, le garanzie in caso di annullamento, etc.), e anche per i mancati chiarimenti rispetto al ruolo esclusivamente di intermediazione tra privati svolto da queste piattaforme.
In sostanza: non è il meccanismo del secondary ticketing in sé che viene messo in discussione. Si contesta il come venga gestito. Questa è forse la notizia più rilevante che si può trarre da questo pronunciamento.
Per qualcuno, certamente per Claudio Trotta della Barley Arts, che sostiene con forza l’esigenza di dichiarare fuori legge la rivendita secondaria, è una notizia negativa.
Per altri invece, si tratta di una valutazione che semplicemente potrà permettere ai privati cittadini di scambiarsi il biglietto di un concerto, quando lo riterranno necessario, in base a libere trattative tra loro, e impedire invece al bagarinaggio organizzato di abbeverarsi, in modo truffaldino e speculativo, a quella stessa fonte.